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Venerdì, 13 Settembre 2024 09:25

NUOVO MERCATO DEL PESCE A GAETA: NESSUN RICORSO RESPINTO AL TAR LAZIO - FANNO CHIAREZZA I LEGALI DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' ITTICA SUL LUNGOMARE


GAETA 26 NOVEMBRE 2019 - Gli avvocati Angela Viola, Ester Tallini e Sara Bergamini, legali dei 9 esercenti l’attività ittica nel mercato di Gaeta in relazione al procedimento n. 569/19 definito innanzi al Tar Lazio sezione di Latina con sentenza n. 655/19, con il presente comunicato intendono chiarire il contenuto della sentenza citata, poiché sono state pubblicate in questi giorni, su quotidiani locali notizie non corrette da un punto di vista tecnico-giuridico e pertanto forvianti, in cui si è letto che il ricorso presentato dagli esercenti l’attività ittica nel comune di Gaeta è stato respinto.

In primo luogo occorre evidenziare che il procedimento citato aveva ad oggetto l’impugnativa del decreto n. 224 del 7.08.19 con cui l’Autorità Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Porto di Gaeta aveva dato avvio ad un a procedura di affidamento in concessione demaniale marittima per l’occupazione, l’uso e la gestione di n.14 stalli per la vendita di prodotti ittici al dettaglio in località Porto Salvo nel territorio comunale di Gaeta.

Nella suddetto ricorso i legali avevano dedotto vizi di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, nella sentenza del  Tar si legge testualmente (pag. 2 e 3 della sentenza): tenuto conto che  la delocalizzazione del mercato ittico, avviato con la vista procedura di evidenza pubblica, (si) pone in allegato contrasto con la antecedente delibera giuntale n. 239/14, quale atto presupposto, che avrebbe riguardato essenzialmente …. La approvazione in linea teorica del progetto definitivo di delocalizzazione come soluzione al relativo procedimento mediante l’adozione del provvedimento conclusivo; considerato che il procedimento avviato con l’avvio di gravame è stato archiviato, in quanto la surrichiamata gara pubblica è andata deserta, come comprovato dalla documentazione versata in atti e confermato dai difensori delle parti alla udienza pubblica; e che non resta al Collegio di dichiarare la improcedebilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse; che sussistono giusti motivi per compensare le spese.

Dalla lettura testuale della sentenza si evince chiaramente che il ricorso non è stato definito nel merito, ciò significa che il Tar non ha preso posizione sul punto della legittimità o illegittimità del bando ma semplicemente ha rilevato che essendo andata deserta la gara, vale a dire, che nessun esercente ha presentato domanda al bando impugnato, questo fatto che si traduce in un aspetto puramente procedurale e non di merito,  ha determinato l’inevitabile dichiarazione per il Tar di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Sulla base di questo assunto meramente procedurale il Tar ha difatti compensato le spese sussistendone i giusti motivi, in caso di rigetto della domanda ci sarebbe stata la naturale condanna alle spese.

Appare evidente quindi che non può parlarsi di ricorso respinto ma di ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il legali dei ricorrenti chiedono pertanto una rettifica delle informazioni trasmesse riservandosi ogni altra attività a tutela del loro assistiti.

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